La Riforma Costituzionale – parte 2: il procedimento legislativo

B. Il Procedimento Legislativo

INIZIATIVA LEGISLATIVA

  • parlamentare (deputati e senatori)

  • governativa

  • popolare (150 mila elettori) , la cui discussione e deliberazione conclusiva devono essere garantite nelle forme e nei tempi dai regolamenti parlamentari.

Il Senato con una deliberazione a maggioranza assoluta può obbligare la Camera ad esaminare un disegno di legge. La Camera si dovrà pronunciare entro 6 mesi dalla deliberazione.

PROCEDIMENTO ORDINARIO (tutte le leggi per cui la costituzione non prevede un procedimento speciale)

  1. Il disegno di legge è presentato, discusso e approvato alla Camera

  2. Una volta approvato è immediatamente trasmesso al Senato

  3. Il Senato può disporre di esaminarlo entro 10 giorni su richiesta di 1/3 dei suoi componenti

  4. Nei 30 giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo

  5. La Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva su queste proposte

  6. Qualora il Senato non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

PROCEDIMENTO BICAMERALE

Camera e Senato esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle seguenti materie:

  • Leggi costituzionali

  • Leggi di attuazione di norme costituzionali a tutela delle minoranze linguistiche;

  • Leggi in materia di referendum e di altre forme di consultazione;

  • La legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

  • Leggi sull’ordinamento, sulla legislazione elettorale, sugli organi di governo e sull’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane e che recano le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni (art.117 lettera p) e sulla legislazione elettorale delle Regioni (art.122 comma 1);

  • Legge che disciplina l’elezione di secondo grado del Sanato (art.57 comma 6) e che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore;

  • Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (art.80)

  • Legge sull’ordinamento di Roma Capitale (art.114 comma 3);

  • Leggi che attribuiscono ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni (art.116 comma 3);

  • Leggi che disciplinano la partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’UE e all’attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e atti dell’UE (art.117 comma 5);

  • Legge che disciplina le forme e i casi in cui le Regioni possono stipulare accordi con altri Stati e Intese con enti territoriali di altri Stati (art.117 comma 9);

  • Leggi che fissano i principi relativi all’attribuzione patrimoniale a Regioni, Comuni e Città Metropolitane (art.119 comma 6);

  • La legge che definisce le procedure di garanzia nell’esercizio dei poteri sostitutivi e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente. (art.120, comma 2);

  • Leggi di modifica delle circoscrizioni regionali per adesione di un Comune ad un’altra Regione (art.132 comma 2).

Nei seguenti casi la legge può essere promulgata solo quando Camera e Senato approvano lo stesso identico testo (salvo il procedimento rinforzato previsto dall’art.138 per le leggi costituzionali).

PROCEDIMENTO per le leggi ex art.117 comma 4 (esercizio della “clausola di supremazia” nelle materie di competenza esclusiva regionale)

Il Governo ha l’iniziativa legislativa in via esclusiva.

Se il Senato propone modificazioni a maggioranza assoluta la Camera può respingerle solo a maggioranza assoluta

PROCEDIMENTO LEGGI DI BILANCIO

Il Governo ha l’iniziativa legislativa in via esclusiva.

Il Senato può deliberare proposte di modificazione entro soli 15 giorni dalla data di trasmissione.

PROCEDIMENTO LEGGI ELETTORALI

Entro 10 giorni dall’approvazione della legge 1/4 dei deputati o 1/3 dei senatori possono, con ricorso motivato, sottoporla ad un giudizio preventivo di costituzionalità che ne sospende la promulgazione.

La Corte Costituzionale si pronuncerà entro 30 giorni e qualora dichiari l’illegittimità costituzionale la legge non potrà essere promulgata.

I conflitti di competenza tra Camera e Senato sono risolti dai rispettivi Presidenti d’intesa tra loro.

I regolamenti stabiliscono i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

PROCEDIMENTO cd. “A DATA CERTA”

Il Governo potrà chiedere alla Camera dei deputati “di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e approvato in via definitiva entro 70 giorni dalla deliberazione.”

(Il termine può essere differito, di non oltre 15 giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge e i termini di esame del Senato sono dimezzati.)

Il regolamento della Camera dei deputati stabilirà le modalità e i limiti del procedimento, in ogni caso non è ammissibile nei seguenti casi:

  • leggi di competenza bicamerale

  • leggi elettorali

  • leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

  • leggi di amnistia e indulto

  • leggi di armonizzazione dei bilanci di tutti gli enti pubblici

 

Sulcitano

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