La Riforma Costituzionale – parte 3: referendum, decreti leggi, elezione del Presidente della Repubblica

2) Referendum (art. 75 Cost.)
Se il referendum è sottoscritto da meno di 800 mila elettori il quorum sarà del 50%+1 degli aventi diritto;
Se è richiesto da più di 800 mila elettori il quorum scenderà al 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati (oggi sarebbe al 37,6% circa degli aventi diritto)
3) Decreti Legge (art.77 Cost.)
LIMITI
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Non è ammissibile l’utilizzo della decretazione d’urgenza per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale (salvo le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni), per quelli di delegazione legislativa, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
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E’ vietato reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
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E’ vietato ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi;
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I decreti devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE
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Il Governo adotta il decreto e lo stesso giorno lo trasmette alla Camera dei Deputati
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La Camera approva la legge di conversione.
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Il Senato dispone l’esame del Decreto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e la trasmissione al Senato deve avvenire entro 40 giorni dalla stessa presentazione.
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Il Senato delibera le proposte di modificazione del ddl di conversione entro 10 giorni dalla data di trasmissione.
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La Camera si pronuncia in via definitiva su tali proposte.
Se il Presidente della Repubblica rinvia alla Camera la legge di conversione, il DL decade solo dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione (e non decorsi i 60 giorni ordinari).
Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.
4) Elezione del Presidente della Repubblica
Il Collegio dei grandi elettori sarà composto dai deputati e senatori (vengono eliminati i delegati regionali)
QUORUM
Dal 1° al 3° scrutinio è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei grandi elettori;
Dal 4° al 6° scrutinio il quorum scende ai 3/5 dei grandi elettori;
Dal 7° scrutino in poi il quorum è fissato ai 3/5 dei votanti.
Infine il vicario del Presidente della Repubblica è il Presidente della Camera mentre spetta al Presidente del Senato, quando il primo esercita le funzioni di Presidente della Repubblica, convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune .
La riforma costituzionale, dopo il voto finale alla Camera, tornerà al Senato per una terza lettura (a maggioranza semplice).
Questa terza lettura avrà ad oggetto di discussione le sole parti del testo modificate alla Camera (in primo luogo il procedimento legislativo disciplinato dagli artt.10 e 12 del testo, su cui si sono concentrano le principali e più radicali modifiche appartate alla Camera, e altri profili di minor rilievo), qualora il Senato confermasse il testo senza modifiche si passerà alle due votazioni finali a maggioranza qualificata, viceversa la riforma tornerà alla Camera per una quarta lettura (anch’essa limitata alle eventuali modifiche approvate al Senato).
Le due letture finali di Camera e Senato potranno avvenire solo una volta che siano decorsi 3 mesi dalla precedente approvazione del testo definitivo avvenuta nella stessa camera (es. la Camera approva il testo in prima lettura a marzo, se il Senato nel frattempo lo conferma senza modifiche, la Camera potrà deliberare in via definitiva non prima di giugno), queste letture si risolvono in un unica deliberazione finale sul testo (senza emendamenti), la cui approvazione necessita del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera (316 alla Camera e 161 al Senato).
Tuttavia se il ddl non dovesse ricevere il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera (come appare molto probabile), 500 mila elettori o 1/5 dei membri di ciascuna Camera ovvero 5 Consigli regionali, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge, potranno sottoporre la riforma ad un Referendum confermativo.
Questa consultazione referendaria, che potrebbe svolgersi già nella primavera del 2016, avrà ad oggetto la riforma nel suo complesso e non richiede nessun quorum per la sua validità, per cui il testo sarà approvato ed entrerà in vigore se riceverà il voto favorevole del 50%+1 dei votanti.
Sulcitano